Il celebre street artist Banksy non può monopolizzare le proprie opere registrandole come marchi.

A DIRLO È L’EUIPO CHE – DICHIARANDO LA NULLITÀ DEL MARCHIO DEPOSITATO DA BANKSY SULL’IMMAGINE DEL FAMOSISSIMO “LANCIATORE DI FIORI” – HA EMESSO UN CURIOSO QUANTO IMPORTANTE PRECEDENTE CHE POTREBBE METTERE A RISCHIO L’INTERO PORTFOLIO DI OPERE DEL CELEBRE STREET ARTIST  BRITANNICO.

Autore: Prof. Avv. Aldo Fittante        

È appena di qualche settimana fa – nel momento in cui si scrivono le presenti note – la notizia di una importante pronuncia emessa dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale in tema di marchi comunitari registrati[1]. Con decisione n. 33 843 C del 14 settembre 2020, la Divisione di Annullamento dell’EUIPO ha dichiarato la nullità del marchio comunitario n. 12575155 registrato dalla società Pest Control Office Ltd. La pronuncia è degna di nota perché ha ad oggetto il marchio del quale è titolare la società che agisce a nome dell’artista conosciuto con lo pseudonimo di Banksy, segnatamente al fine di tutelarne e preservarne l’identità. L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, in particolare, ha dichiarato invalido il marchio precedentemente registrato dalla riferita fiduciaria di Banksy: si tratta del marchio comunitario registrato avente ad oggetto specifico l’immagine del suo famoso Flower Thrower. Vediamo di seguito – sul piano più strettamente giuridico – i motivi per i quali l’EUIPO ha ritenuto nullo il marchio comunitario sul celebre “Lanciatore di Fiori” di Banksy.

I motivi della declaratoria di nullità del marchio di Banksy sul Flower Thrower.

La controversia è sorta a seguito del tentativo di Banksy – per il tramite della Pest Control Office Ltd, che come detto si occupa della gestione degli interessi del noto street artist – di agire legalmente contro una piccola azienda inglese, la Full Colour Black, che aveva venduto cartoline d’auguri sulle quali era ritratta l’immagine della celebre opera dell’anonimo writer di Bristol.

Banksy aveva in particolare tentato di contrastare il merchandising non autorizzato sull’immagine del gigantesco ribelle che lancia un bouquet floreale, azionando nei confronti della Full Colour Black il marchio concesso nel 2014 alla Pest Control Office. Quest’ultima – società come detto facente capo a Banksy – era infatti riuscita ad ottenere la registrazione come marchio comunitario proprio dell’immagine impressa dall’artista in un muro nascosto dietro ad un’anonima pompa di benzina e autolavaggio.

Il geniale soggetto del graffito, significativamente realizzato in un muro di Gerusalemme, è costituito – come noto – dalla figura di un giovane apparentemente coinvolto in un violento scontro, che indossa un fazzoletto a coprire il volto e che sembra pronto a caricare, armato però non di una molotov bensì di un mazzo di fiori, unica nota di colore del murale che contribuisce ad esaltare il messaggio di pace insito nell’opera.

A fronte dell’azione fondata sul marchio del lanciatore di fiori promossa dalla Pest Control Office nei confronti della Full Colour Black, quest’ultima ha agito dinnanzi all’EUIPO al fine di ottenere la declaratoria di nullità del marchio stesso.

La riferita azienda del North Yorkshire dedita alla vendita – illegale secondo la tesi della fiduciaria di Banksy – di cartoline con l’immagine del lanciatore di fiori, ha in particolare fatto valere l’invalidità del marchio comunitario della medesima Pest Control Office, segnatamente per malafede ai sensi dell’art. 59, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (RMUE n. 1001 del 2017).

Secondo Full Colour Black, infatti, la domanda di marchio della Pest Control Office era esclusivamente finalizzata a consentire a quest’ultima di istituire un monopolio perpetuo sull’opera del celebre writer, aggirando – tramite il ricorso strumentale al marchio quale diritto di proprietà industriale rinnovabile senza limiti di tempo e dunque potenzialmente perpetuo – i limiti di durata previsti dalla legge rispetto alla tutela autorale.

La domanda di marchio comunitario della Società facente capo a Banksy – ha aggiunto la medesima Full Colour Black – doveva considerarsi intesa ad eludere i vincoli della protezione per diritto d’autore anche sotto altro punto di vista. Lo stesso Banksy aveva infatti espressamente manifestato la sua intenzione di registrare l’opera come marchio con il preciso scopo di aggirare i limiti della normativa autorale, tutela quest’ultima che non gli avrebbe consentito la possibilità di instaurare un contenzioso sulle sue opere mantenendo al tempo stesso quell’anonimato che da sempre costituisce uno dei tratti distintivi della filosofia del celebre street artist.

Ad ulteriore dimostrazione della malafede di Pest Control Office, la Full Colour Black ha altresì rilevato la mancata commercializzazione di prodotti recanti il marchio incorporante l’immagine del lanciatore di fiori da parte della relativa titolare, almeno fino all’instaurazione del giudizio di nullità del marchio de quo.

La Full Colour Black ha in particolare allegato che la Pest Control Office – precisamente nell’ottobre del 2019 e presumibilmente all’unico scopo di non incorrere nella decadenza del marchio per non uso ultraquinquennale – aveva aperto a Londra un negozio ad insegna “Gross Domestic Products”, con l’intento di dimostrare l’effettivo uso commerciale del marchio con l’immagine del Flower Thrower, senza tuttavia alcun reale intento di commercializzazione delle opere dell’artista.

Peraltro era stato lo stesso street artist – all’epoca – ad ammettere che aprire un negozio in funzione della battaglia legale in atto con la Full Colour Black fosse “probabilmente la ragione meno poetica per fare arte”.

L’EUIPO ha anzitutto osservato che, pur in assenza di una definizione legale di “malafede”, un marchio dell’Unione Europea può essere dichiarato invalido ai sensi della richiamata norma del RMUE quando, ad esempio, il richiedente ha depositato la domanda senza nessuna intenzione di usare il marchio, oppure con lo scopo di farne un uso anticoncorrenziale, ovvero con l’intenzione di ottenere un diritto esclusivo per funzioni diverse da quelle tipiche del marchio.

La Divisione di Annullamento dell’EUIPO ha citato in particolare come precedente le considerazioni della Corte di Giustizia contenute nella decisione SKY vs. Skykick (C-371/18), nella quale il Giudice comunitario ha considerato in particolare malafede l’intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alla correttezza professionale, gli interessi di terzi, o l’intenzione di ottenere, senza neppure mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio.

Ha ulteriormente precisato l’EUIPO che la circostanza che il celebre street artist abbia aperto il suo negozio solo nel 2019, rende “evidente che Banksy non aveva alcuna intenzione” di utilizzare il marchio quando la Pest Control Limited lo registrò nel 2014: la vendita di beni iniziata solo nel 2019 costituisce unicamente un tentativo della Società fiduciaria di Banksy di non perdere il diritto di utilizzare il marchio[2].

Secondo l’EUIPO, dunque, l’intenzione di Pest Control Ltd e dell’anonimo writer inglese era quella di ottenere un diritto esclusivo sul segno – nel caso di specie costituito dall’immagine del Flower Thrower – per scopi diversi dalla funzione (distintiva) che il marchio è chiamato tipicamente a svolgere e, per tali ragioni, il marchio in questione doveva considerarsi registrato in malafede e dunque nullo.

Conclusioni

In effetti con la declaratoria di invalidità del marchio sulla figura del “lanciatore di fiori” da parte dell’EUIPO – fermo restando che la decisione può essere impugnata nel termine di due mesi dalla relativa notifica – Banksy perde una battaglia legale molto importante.

Si tratta di un duro colpo al tentativo del celebre street artist di dissuadere i merchandiser dall’incassare profitti con lo sfruttamento non autorizzato delle immagini dei suoi graffiti, un precedente che potrebbe mettere a rischio l’intero portfolio di opere di Banksy.

E se uno dei suoi famosissimi murales recita “Il copyright è per i perdenti”, c’è da chiedersi se – alla luce della recente pronuncia dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale – Banksy non si veda adesso costretto a rivedere le proprie trancianti opinioni sul diritto d’autore, fermo restando tuttavia che in tal caso lo street artist di Bristol sarebbe costretto ad uscire dall’anonimato, in aperta contraddizione con quegli stessi principi sui quali ha costruito la sua carriera.

Peraltro si ha notizia che la Full Colour Black avrebbe contestato i marchi di altri sei murales di Banksy e che probabilmente potrebbe andare avanti anche con altre sue opere.

L’intero portfolio dei marchi di Banksy rischierebbe dunque di cadere nel nulla ed il celebre writer ben potrebbe veder sfumare definitivamente le possibilità di perseguire legalmente i merchandiser dediti ad incassare profitti sfruttando commercialmente le immagini dei suoi graffiti.

Avv. Aldo Fittante, Professore a contratto in “Diritto della Proprietà Industriale” Università degli Studi di Firenze e in “Diritto della Proprietà Intellettuale” ed “Industrial and Intellectual Property nella Moda” Università LUM Jean Monnet di Bari (Casamassima).

[1] Si sono occupati della pronuncia dell’EUIPO qui in commento anche: Laura Spagnoli, “L’EUIPO dichiara nullo il Flower Thrower” di Banksy perché registrato in mala fede, pubblicato il 24 settembre 2020 in www.martinimanna.it; Tankred Thiem, “EUIPO: la registrazione del marchio “lanciatore di fiori” di Banksy è stata depositata in malafede in quanto il titolare intendeva ottenere un diritto esclusivo per “scopi diversi da quelli che rientrano nelle funzioni di un marchio”, pubblicato il 24 settembre 2020 in www.lgvavvocati.it; Chiomenti, “Newsalert – Il caso Banksy: la Cancellation Division dell’EUIPO ritiene nullo per mala fede il marchio depositato per conto dell’artista, riproducente una delle sue opere più famose”, pubblicato il 18 settembre 2020 in www.chiomenti.net; Corradini, “Banksy perde il marchio del “Lanciatore di fiori”, pubblicato il 9 ottobre 2020 in www.corradini.it; Laura Ercoli, “Annullato marchio UE per Lanciatore di fiori di Banksy: deposito in malafede secondo l’EUIPO”, pubblicato il 23 settembre 2020 in www.sib.it; Daniele Camaiora, “Banksy: è proprio vero che ha perso un “suo” marchio?” Pubblicato il 28 settembre 2020 in www.canellacamaiora.it.

[2]  “La sua intenzione”, ha ritenuto in particolare l’Ufficio Europeo, “non era quella di usare il marchio per mettere in vendita beni e per ritagliarsi una nicchia del mercato, ma solo quella di aggirare la legge. Queste azioni sono in contrasto con le pratiche oneste”.

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Leggi qui la sentenza dell’EUIPO